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Sanzione da 3,6 mln di euro ad ATAC
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria avviata d’ufficio nei confronti di ATAC S.p.A. lo scorso mese di novembre, accertando una pratica commerciale scorretta nell’offerta del servizio pubblico di trasporto ferroviario nell’area metropolitana di Roma consistente nella falsa prospettazione, attraverso l’Orario Ufficiale diffuso presso le stazioni e nel sito Internet www.atac.roma.it, di un’offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione di molte  corse programmate, nonché nella omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste.

Tale servizio – offerto da ATAC in regime di esclusiva lungo le direttrici Roma – Lido di Ostia, Roma — Civita Castellana – Viterbo (le due più importanti tratte pendolari italiane) e Roma — Giardinetti – Pantano – interessa complessivamente un’area di circa 140 km, trasportando quotidianamente oltre 200.000 utenti.

Nel corso del procedimento sono emerse la persistenza e la significatività del fenomeno relativo alla mancata effettuazione di molte corse programmate, dal 2010 ad oggi, che nella maggior parte del periodo ha raggiunto un’incidenza ben superiore a quella considerata fisiologica. Le evidenze dimostrano che tali soppressioni sono dipese in larga misura da motivi riconducibili a dirette responsabilità di ATAC che, in tal modo, ha falsato le aspettative degli utenti/consumatori e le loro decisioni relative alla mobilità quotidiana, in particolare di tipo pendolare, basate sugli orari e le frequenze del servizio atteso da ATAC secondo appunto quanto indicato nell’Orario Ufficiale.

L’istruttoria ha altresì messo in luce la mancata – o non adeguata – informazione preventiva all’utenza circa l’impossibilità di effettuare determinate corse programmate, anche nei casi in cui ATAC  aveva avuto in anticipo conoscenza delle ragioni interne che avrebbero potuto causarne la soppressione, evidenziando quindi il mancato rispetto dello standard di diligenza professionale richiesto ad un concessionario di un servizio pubblico nella gestione di linee essenziali di trasporto e per la mobilità cittadina.

Tali condotte, responsabili di notevoli disagi ai consumatori per un rilevante arco temporale (dal 2010 ad oggi), sono state sanzionate in quanto ingannevoli ed omissive, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, applicando una sanzione di 3 milioni e 600 mila euro, misura ridotta tenuto conto della situazione economica disagiata dell’azienda.

L’Autorità si è avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e ha tenuto conto del parere reso dall’ART (Autorità Regolazione Trasporti) oltre a quello di AGCOM sul mezzo di diffusione.

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