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Il Decreto  Crescita ha il consenso del Senato e diventa legge anche nel digitale
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l’Assemblea di Palazzo Madama, con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astenuti, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva l’articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo approvato dalla Camera dei deputati .

Qui di seguito in sintesi  alcune norme che riguardano il digitale


Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

L’articolo reintroduce l’agevolazione della maggiorazione dell’ammortamento di beni strumentali (c.d. “super ammortamento”), già contemplata all’articolo 1, commi da 91 a 97 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente riproposta con talune rimodulazioni.

Con la nuova disposizione in commento, si dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nello specifico, il beneficio interessa gli investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

L’articolo in esame detta disposizioni in materia di vendita a distanza di beni importati o di vendita a distanza di beni all’interno dell’Unione europea ; in particolare il comma 1 dispone che il soggetto passivo che facilita le vendite in argomento tramite l’uso di una interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, deve trasmettere, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre i seguenti dati concernenti ogni singolo fornitore:

  • la denominazione, la residenza o domicilio, l’indirizzo elettronico e in più, per effetto delle modifiche intervenute durante l’esame parlamentare, anche i dati anagrafici completi (in caso di persona fisica) ed il codice identificativo fiscale ove esistente;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • per le unità vendute in Italia il soggetto passivo può scegliere se indicare l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

 Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l’istituzione – presso il Ministero dello sviluppo economico – di una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo modalità e tempistiche stabilite dal decreto ministeriale attuativo della misura. Il rispetto delle modalità e tempistiche per la preventiva comunicazione da parte delle PA alla piattaforma delle misure di sostegno costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

 Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico

Il comma 1 sostituisce nel decreto legislativo n. 148 del 2015 il titolo III (Contratti di solidarietà espansiva) con il seguente Titolo III (Contratto di espansione). La seguente numerazione dei commi è quella del nuovo articolo 41 (Contratto di espansione).

Il comma 1 prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, che l’impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

 Scontrini digitali

Scatta l’obbligo per tutti gli esercizi a trasmettere i dati per via telematica anche per quelli di piccole dimensioni che beneficiano adesso di una deroga per inviare scontrini cartacei.

 

Servizi digitali delle pubbliche amministrazioni

In particolare, il comma 9-bis stabilisce che con uno o più DPCM siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale postale (ossia Poste italiane S.p.a.). È previsto che i decreti siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La norma rinvia al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Poste italiane, a cui lo Stato riconosceva con tale disposizione un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Con la norma in esame si prevede che siano stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell’attività prestata dal citato fornitore, nel caso in cui lo stanziamento previsto dal successivo comma 9-quater non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.

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