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Fattura Elettronica…che succede a chi non si adegua?
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la parola all’Avvocato Diego Maria Poggi, Torino

Dal 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che emettono fatture. Il regime già vigente per le prestazioni fatturate a carico della Pubblica Amministrazione, diverrà così la regola anche nei rapporti tra imprese (fatture b2b) e tra queste e i consumatori (fatture b2c). Per gli scontrini elettronici invece l’obbligo scatterà (salvo imprevedibili decreti “milleproroghe”) dal 1 luglio 2019 per gli operatori con fatturato sopra i 400.000 euro e dal 1 gennaio 2020 per tutti gli altri.

Tralasciando gli indubbi vantaggi che un tale regime è in grado di apportare sia in termini di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, sia in termini di semplificazione nella compilazione delle dichiarazione e del c.d. “spesometro” (che verrà così superato), occorre soffermarsi sulle conseguenze di un mancato adeguamento alla normativa. In pratica che succede alle prestazioni che, dal 1 gennaio 2019, fossero fatturate non elettronicamente?

La fattura non emessa in modalità elettronica e non trasmessa contestualmente al Sistema di Interscambio (SdI) equivale a una fattura inesistente e fa presumere l’inesistenza stessa della prestazione.

Dal punto di vista fiscale ciò comporta le sanzioni già in vigore per la mancata emissione del documento contabile (c.d. prestazioni rese “in nero”) pari a un importo tra il 90 e il 180 % dell’IVA non contabilizzata (art. 6 del D. Lvo 471/1997).

Dal punto di vista civilistico invece la fattura non emessa e non trasmessa tramite SdI autorizza a considerare semplicemente come “non resa” la prestazione a cui si riferisce, con la conseguenza che il soggetto emittente si ritrova privo di titolo per esigere il proprio credito.

Dal punto di vista di colui che riceve la prestazione e che sarebbe tenuto a pagarla, una fattura non elettronica risulta impossibile da portare in detrazione e ciò legittima la condotta di mancato pagamento al fornitore inadempiente in materia.

Se ne deduce che un mancato adeguamento a tale normativa è in grado di comportare, nel giro di pochi giorni o settimane, una vera e propria paralisi dell’attività dell’impresa.

nella foto l’Avv. Diego Maria Poggi, Torino

 

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